Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 22/12/1978 (Rv. 395986 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DAL SOCIO - SOCIETA COMPOSTA DI DUE SOLI SOCI - RECESSO DI UNO DEI DUE - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DELLA SOCIETA E DIRITTO IMMEDIATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DAL SOCIO - SOCIETA COMPOSTA DI DUE SOLI SOCI - RECESSO DI UNO DEI DUE - SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DELLA SOCIETA E DIRITTO IMMEDIATO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - ESCLUSIONE.*
In tema di societa di persone, il principio in base al quale il recesso del socio determina scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio medesimo, e fa insorgere il suo diritto alla liquidazione della quota, con riferimento alla situazione patrimoniale della societa nel giorno del verificarsi dello scioglimento stesso (artt 2285, 2289 cod civ), non trova deroga nell'ipotesi di societa composta da due soli soci, atteso che, anche in tale situazione, il recesso non implica di per se scioglimento della societa, il quale si verifica in un momento successivo ed eventuale, per il caso di mancata ricostituzione della pluralita dei soci nel termine di sei mesi (art 2272 n 4 cod civ). (V 2812/76, mass n 381550; (V 1278/74, mass n 369346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)