Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 07/05/1974 (Rv. 369346 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - CESSAZIONE DELLA PLURALITA DEI SOCI - CONSEGUENZE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - CESSAZIONE DELLA PLURALITA DEI SOCI - CONSEGUENZE.*
Qualora, a seguito della morte del socio prevista dall'art 2284 cod civ, venga meno anche (come necessariamente accade nella societa di due persone) la 'pluralità dei soci, il socio superstite non ha il potere di sciogliere unilateralmente la societa (e conseguentemente quello di nominare il liquidatore) dal momento che l'evento del decesso ha gia posto in moto ope legis la fattispecie complessa estintiva della societa, destinata a completarsi ed esaurirsi con l'inutile decorso del termine di sei mesi stabilito dall'art 2272, n 4, cod civ. (V 3869'68 mass n 337340; 2543'66, mass n 324899; 2217'62; 174'l1).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)