diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11141 del 21/10/1991 (Rv. 474337 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al diritto dei dipendenti dell' A.M.T. di Catania alle corresponsioni del cinquanta per cento della soprattassa applicata ai passeggeri senza valido titolo di viaggio.
Stato
decisa il 1991-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474337-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni collettive di diritto comune - non avendo le stesse natura di norme di diritto suscettibili di violazione o falsa applicazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che, ai sensi dell'art. 31 del t.u. degli accordi aziendali per il personale dipendente dell'A.M.T. di Catania, aveva affermato il diritto dei dipendenti alla corresponsione del cinquanta per cento della soprattassa, detratto il costo della corsa, applicato ai passeggeri sprovvisti di titoli di viaggio o con titolo di viaggio irregolare, considerando irrilevante la sopravvenuta trasformazione della soprattassa in "ammenda" e la destinazione dei relativi proventi alla Regione, ma subordinando l'indicato diritto all'effettiva percezione delle somme da parte dell'Azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)