Sez. L, Sentenza n. 13026 del 23/11/1999 (Rv. 531440 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Violazione di contratti collettivi di diritto comune - Riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
La violazione di norme contrattuali collettive di diritto comune non munite di efficacia obbligatoria generale non è ipotesi riconducibile alla violazione di "norme di diritto", oggetto della previsione dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., tali norme essendo essenzialmente individuabili nelle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale. L'interpretazione delle norme collettive aventi natura negoziale privatistica non è direttamente sindacabile in sede di legittimità in quanto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se ritenuta erronea così come enunciata dal detto giudice, è censurabile in cassazione - allo stato attuale della legislazione - solamente denunziando vizi di motivazione della sentenza impugnata ovvero violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Preleggi art. 1, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)