Sez. 1, Sentenza n. 7341 del 20/05/2002 (Rv. 554558 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento da esso emesso per la protezione dei diritti della persona su ricorso dell'interessato - Impugnazione dinanzi al tribunale - Legittimazione passiva dell'Autorità Garante - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in opposizione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, reso sull'istanza dell'interessato rivolta alla tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti indicati nell'art. 13 della citata legge, è legittimato a partecipare lo stesso Garante, e ciò per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti - il "titolare", il "responsabile" e l'"interessato" - e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del merito che, invece, aveva escluso la legittimazione passiva del Garante in ordine ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento da esso emesso).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 1, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 13, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 29, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)