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Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 25/06/2004 (Rv. 573915 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento da esso emesso per la protezione dei diritti della persona su ricorso dell'interessato - Impugnazione dinanzi al Tribunale - Legittimazione passiva dell'Autorità Garante - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573915-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

Al giudizio che si svolge dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile <ratione temporis>), in opposizione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, reso sull'istanza dell'interessato rivolta alla tutela, in relazione al trattamento dei dati personali, di uno dei diritti indicati nell'art. 13 della citata legge, è legittimato a partecipare lo stesso Garante, e ciò per far valere il medesimo interesse pubblico specifico che la legge ha affidato a detta Autorità predisponendo, dinanzi ad essa, un procedimento che, per quanto strutturalmente caratterizzato dal contraddittorio dei soggetti coinvolti - il "titolare", il "responsabile" e l'"interessato" - e funzionalmente proteso alla tutela dei diritti della persona, si connota come amministrativo e non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella del giudice nel processo. (Enunciando il principio di cui in massima, confermato dalla nuova previsione inserita nell'art. 152 D. Lgs. n. 196 del 2003, la Corte di Cassazione, ha peraltro respinto il Ricorso incidentale del Garante, che si era visto negare la propria legittimazione a interloquire nel corso della vertenza, nella fase di merito, perché, in essa, erano state confermate comunque le proprie decisioni, adottate in sede amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 1, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 13, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 29, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)