Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984 (Rv. 434327 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - "CONCLUSIONE DELL'AFFARE" - NOZIONE - CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - RILEVANZA.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - "CONCLUSIONE DELL'AFFARE" - NOZIONE - CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - RILEVANZA.*
Poiché per "conclusione dell'affare" da cui nasce il diritto del mediatore alla provvigione deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, la conclusione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere quel diritto, nonché a far sorgere la responsabilità del mediatore ex art. 1759 cod. civ., senza doversi attendere la conclusione del contratto definitivo. (V 2944/78, mass n 392380; (V 80/65, mass n 310065; (V 101/62, mass n 250169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)