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Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 16/12/1963 (Rv. 264858 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264858-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione equitativa del danno a norma dell'art 1226 cod civ, si concreta in una parziale 'relevatio ab Onere probandì e trova la sua 'ratiò nella impossibilita o, quanto meno, nella grande difficolta per il creditore di fornire la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale da lui subito. L'applicabilita della norma, contenuta nell'art 1226 cod civ, presuppone, tuttavia, l'esistenza effettiva del danno, essendo consentito al giudice la valutazione 'pro bono et aequò limitatamente al 'quantum', nel caso in cui sia impossibile provarne 'aliundè il preciso ammontare. Tale impossibilita, se, di regola, deve scaturire da ragioni obiettive e non da inerzia o negligenza del danneggiato, cui in via principale incombe l'Onere della relativa prova, e peraltro configurabile anche nel caso in cui la parte interessata, pur avendo esplicato la propria attivita processuale, non sia riuscita a fornire congrui e idonei elementi in proposito. L'apprezzamento del giudice di merito circa la necessita di liquidare il danno equitativamente si risolve in una valutazione di fatto, che non e censurabile in questa Sede se sorretta da adeguata e logica motivazione. (Conf 230'63' 1536'62' 639'62' 459'60' V anche 1523'63' 926'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)