Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 11/02/1987 (Rv. 450932 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI.*
La valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. non postula necessariamente l'assoluta impossibilità, da parte del danneggiato, di dimostrarne il "quantum", bastando la notevole difficoltà di tale dimostrazione. Il giudice, pertanto, non può escludere il ricorso a detto criterio senza aver prima delibato gli elementi acquisiti ed aver indicato, sia pure sommariamente, le ragioni che lo inducono a ritenere non impossibile né molto difficoltosa la prova dell'entità del danno e, conseguentemente, a ravvisare nella mancata offerta di elementi indicativi dell'entità stessa il non assolvimento dell'Onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.. (V 3353/86, mass n 446315; (V 4820/84, mass n 436741; (V 1495/84, mass n 433583; (V 3977/82, mass n 421929; (V 3418/68, mass n 336503; (V 3176/63, mass n 264858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)