Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015 (Rv. 637192 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Rito cd. Fornero - Fase di opposizione - "Mutatio libelli" - Inammissibilità - Fattispecie in tema di dedotto licenziamento ritorsivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel rito introdotto con la legge n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della "causa petendi", ossia introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso (nella specie, la deduzione di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento), effettuata soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, della legge n. 92.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)