Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015 (Rv. 633977 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | "Mutatio libelli" - Nozione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)