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Sez. 1, Ordinanza n. 30538 del 27/11/2024 (Rv. 673029-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Cause dell'indebitamento e comportamento pregresso del debitore - Rilevanza ai fini del giudizio di fattibilità del piano e della relativa omologazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673029-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In fase di omologazione, la valutazione del comportamento del debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l'art. 7 della l. n. 3/2012 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta, come si desume dal fatto che anche per l'accordo di composizione della crisi la relazione particolareggiata dell'OCC fa riferimento sotto più profili al contegno soggettivo tenuto dal debitore; tale conclusione però non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non aveva dato rilievo, a fronte dell'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, alla reiterata violazione degli obblighi tributari, anche per importi esigui, seguita dall'acquisto di un immobile che aveva dilatato ulteriormente l'indebitamento complessivo del proponente).

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)