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Sez. 1, Sentenza n. 9538 del 09/05/2005 (Rv. 581062 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | In genere.
Stato
decisa il 2005-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581062-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di contributi economici imposti all'utente del pubblico servizio di mensa scolastica, è conforme ad equità la sentenza pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui, con espresso riferimento al profilo contrattuale del rapporto tra amministrazione e cittadino fruente del trattamento di mensa scolastica, la deliberazione dell'amministrazione comunale che differenzi i medesimi contributi a seconda della residenza o meno dell'alunno nel territorio del comune integra un ingiustificato mutamento unilaterale del contratto stipulato all'atto dell'ammissione alla scuola e, inoltre, è incompatibile con il dovere di assicurare il medesimo trattamento a tutti i fruitori di un servizio gestito in regime di monopolio, quale quello in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)