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Sez. U, Sentenza n. 5412 del 17/03/2004 (Rv. 571258 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE | Corrispettivo dovuto per la fruizione del pubblico servizio di mensa scolastica - Controversia in ordine all'esistenza del potere del Comune di pretendere un determinato ammontare - Diritto soggettivo del privato - Configurabilità - Devoluzione alla giurisdizione dell'AGO - Poteri del giudice ordinario - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571258-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE

Qualora l'utente del servizio di mensa scolastica metta in discussione il rapporto di fornitura e le posizioni subbiettive a questo correlate - contestando nei confronti del Comune, gestore del servizio, la legittimità e l'operatività del provvedimento amministrativo recante la fissazione del contributo economico a carico dell'utente (differenziato, nella specie, a seconda della residenza nel Comune dell'alunno) in base al quale deve essere determinato il corrispettivo da lui dovuto per le prestazioni ricevute, e chiedendo la relativa disapplicazione - la controversia, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, secondo la regola generale dettata dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, si intende riservata alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, tra l'altro, il potere di verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti della delibera comunale relativa alla fissazione del costo del pasto in mensa. (Principio espresso in fattispecie non disciplinata, "ratione temporis", dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000, ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)