Sez. 2, Sentenza n. 3562 del 11/12/1972 (Rv. 361540 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DELL'INTERESSATO - NECESSITA - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - MANCATA OPPOSIZIONE - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DELL'INTERESSATO - NECESSITA - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - MANCATA OPPOSIZIONE - SUFFICIENZA.*
Quando l'attore abbia chiesto la condanna al risarcimento del danno con la liquidazione dello stesso, non puo il giudice scindere il giudizio sull'an debeatur da quello sul quantum e pronunciarsi sull'uno rimettendo ad altra Sede l'altro; ma nulla vieta che la parte chieda la liquidazione immediata e subordinatamente la separazione dei due giudizi: cio che e essenziale, infatti, ai fini del rinvio della liquidazione ad un separato giudizio e che ricorra, oltre all'esplicita istanza della parte interessata, anche l'adesione dell'altra parte, che bene puo ravvisarsi nella mancata opposizione all'istanza. (V 589'70, mass n 345702; 279'70, mass n 345143; (V 1394'69, mass n 340143; 675'69, mass n 338932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)