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Sez. 2, Sentenza n. 675 del 03/03/1969 (Rv. 338932 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI - ACCORDO DELLE PARTI - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1969-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338932-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI - ACCORDO DELLE PARTI - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO.*

L'art. 278 cod. proc. civ., che consente di emettere la sola condanna generica al risarcimento del danno e di rinviare la liquidazione ad un separato giudizio, presuppone un accordo processuale delle parti in causa o, quanto meno, la non opposizione del convenuto. (V. 3765-68, mass. 337147 3306-68, mass. 336297 315-68, mass. N. 331255 1344-67, mass. 327930 2368-66, mass. 324593 1875-66, mass. N. 323658).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)