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Sez. L, Sentenza n. 19367 del 19/09/2007 (Rv. 598855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Interpretazione - Valutazione rimessa al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di risoluzione del rapporto di lavoro di dirigente di azienda industriale.
Stato
decisa il 2007-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

L'interpretazione della disposizione contrattuale deve essere compiuta dal giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, correttamente interpretando l'accordo collettivo aziendale S.E.A. 14 aprile 1999 sulla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, aveva ritenuto che, nel caso di recesso per iniziativa aziendale, il lavoratore che intendesse proseguire il rapporto aveva diritto a ciò che avrebbe percepito in caso di preavviso lavorato, mentre, nell'ipotesi di risoluzione consensuale, il rapporto lavorativo era da reputarsi cessato nel momento stesso della formazione del consenso, con la conseguenza che, per la determinazione delle spettanze di fine rapporto, doveva aversi riguardo al predetto momento, risultando irrilevante a tal fine qualunque successivo incremento della retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2081, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)