diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2625 del 04/02/2010 (Rv. 611941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Interpretazione - Riserva in favore del giudice di merito - Sussistenza - Fondamento - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

È riservata al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, nell'interpretare l'accordo aziendale 22 giugno 1974 per il personale del Poligrafico dello Stato, aveva ritenuto che la previsione in esso contenuta di assorbimento dei compensi relativi al ritmo di produzione si riferisse solo ai compensi analoghi riguardanti comunque la produttività, e fosse estranea, invece, ai compensi percepiti dai lavoratori per la prestazione di lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)