Sez. 2, Sentenza n. 2360 del 11/05/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200299 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa | Richiesta di quest'ultima di essere informata - Omessa notifica - Ricorso per Cassazione della persona offesa - Ammissibilita ' - Sussistenza - Ragioni.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa
La persona offesa, che abbia fatto domanda di essere avvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione del P.M., può proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione adottato dal G.i.p. senza che le sia stato dato il suddetto avviso; deve infatti applicarsi per analogia l'art. 409 comma sesto cod. proc. pen. che prevede tale ricorso per l'ipotesi di mancato avviso al soggetto offeso della data fissata per l'udienza: ciò in quanto l'omessa comunicazione della proposta di archiviazione costituisce vizio ancora più grave che colpisce "in radice" la potenziale instaurazione del contraddittorio. (Vedi, Sent. Corte Cost. n. 00353 del 16 luglio 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)