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Sez. 2, Sentenza n. 1587 del 10/04/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 205580 - 01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - In genere | Richiesta di archiviazione da parte del P.M. - Avviso alla persona offesa - Omissione - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Restituzione degli atti al G.I.P. - Esclusione - Restituzione degli atti al P.M. - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205580-01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - In genere

In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del P.M. alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all' inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. Gli atti vanno, pertanto, restituiti al P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)