Sez. 2, Ordinanza n. 1038 del 25/03/1966 Cc. (dep. 13/07/1966) Rv. 102084 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - DETENUTO IN LUOGO DIVERSO - DIRITTO ALLA AUDIZIONE - CONDIZIONI: DOMANDA - DOMANDA IMPLICITA NELLA RICHIESTA DI PRESENZIARE ALL'INCIDENTE - OMESSA TRADUZIONE DEL CONDANNATO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - DETENUTO IN LUOGO DIVERSO - DIRITTO ALLA AUDIZIONE - CONDIZIONI: DOMANDA - DOMANDA IMPLICITA NELLA RICHIESTA DI PRESENZIARE ALL'INCIDENTE - OMESSA TRADUZIONE DEL CONDANNATO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Per l'art 630 capoverso cod proc pen, il condannato che si trovi in istato di detenzione non ha diritto di intervenire personalmente alla trattazione dell'incidente di esecuzione, ma ha soltanto il diritto - quando ne abbia fatto domanda - di essere udito dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo, all'uopo designato; pertanto, la deliberazione sull'incidente puo ritenersi nulla solo quando sia mancata l'audizione sollecitata dal condannato, non anche quando sia stata omessa la traduzione di questo dinanzi al giudice dell'esecuzione. Agli effetti del citato art 630 capoverso, la domanda tendente all'audizione da parte del giudice di sorveglianza o del pretore deve ritenersi implicita nella richiesta di presenziare alla trattazione dell'incidente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)