Sez. 2, Ordinanza n. 323 del 31/01/1967 Cc. (dep. 03/03/1967) Rv. 103607 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - CONDANNATO DETENUTO - DIRITTO DI PRESENZIARE ALLA DISCUSSIONE DELL'INCIDENTE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI ESSERE UDITO - OMESSA AUDIZIONE - NULLITA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - CONDANNATO DETENUTO - DIRITTO DI PRESENZIARE ALLA DISCUSSIONE DELL'INCIDENTE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI ESSERE UDITO - OMESSA AUDIZIONE - NULLITA.*
Se e vero che il condannato detenuto non ha diritto di intervenire personalmente alla discussione dell'incidente di esecuzione, sussiste tuttavia la nullita di cui all'art 185 n 3 cod proc pen ove se ne ometta l'audizione quando egli abbia chiesto di presenziare alla trattazione dell'incidente, essendo implicita in tale richiesta quella di essere sentito personalmente. (Conf 102084, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)