Sez. 6, Sentenza n. 985 del 04/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204912 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Ipotesi di reato di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - Necessità di motivare in ordine al "tempus commissi delicti" con riferimento alla legge 8 agosto 1995 n. 332 - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)
Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti" non è richiesta, operando per tali reati la "presunzione di adeguatezza" di cui alla norma citata. Ed invero, l'art. 292, comma secondo, lettera c), va considerato nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal terzo comma dell'art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)