Sez. 1, Sentenza n. 17624 del 17/12/2015 Cc. (dep. 28/04/2016) Rv. 266984 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Reati associativi - Custodia in carcere - Esigenze cautelari - Presunzione - "Tempus commissi delicti" - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod.pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, come richiesto dall'art.292, comma secondo, lett.c), cod.proc.pen., in quanto per tale reato, la presunzione di adeguatezza di cui all'art.275, comma terzo, cod.proc.pen., impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria, in considerazione della tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo caratterizzante le associazione di stampo mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)