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Sez. L, Sentenza n. 12509 del 11/11/1999 (Rv. 531024 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione per la generica utilità o influenza della decisione dell'altro giudizio (sospensione facoltativa) - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531024-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Non è ammissibile l'impugnazione davanti alla Corte di cassazione mediante regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ. così come novellato dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990, dell'ordinanza di sospensione del giudizio adottata in relazione alla pendenza tra le stesse parti di un altro giudizio, quando il provvedimento trovi giustificazione non già nella ritenuta sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le cause e quindi nell'art. 295 cod. proc. civ. (sospensione necessaria), ma nella considerazione di una generica utilità o influenza della decisione dell'altra causa rispetto a quella della causa davanti a lui pendente (sospensione facoltativa). (Fattispecie relativa a sospensione di giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di collaborazione nella pendenza in grado di appello del giudizio avente ad oggetto spettanze già maturate, in cui erano state dedotte questioni di nullità del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)