diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 121 del 09/01/1999 (Rv. 522097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione facoltativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza ex art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522097-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Non è proponibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento sospensivo del processo emanato dal giudice di merito in forza dei suoi poteri discrezionali e quindi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta influenza che possa avere sul processo la decisione da deliberare a conclusione di altro giudizio (cosiddetta sospensione facoltativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)