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Sez. 5, Sentenza n. 12688 del 11/10/2000 Ud. (dep. 06/12/2000) Rv. 219231 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Presso la studio del difensore - Successivo trasferimento del professionista - Omessa comunicazione da parte dell'imputato - Notificazione presso il nuovo studio al difensore quale mero consegnatario - Necessità.
Stato
decisa il 2000-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219231-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

Nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all'interessato incombe l'obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)