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Sez. 4, Sentenza n. 34377 del 13/07/2011 Ud. (dep. 20/09/2011) Rv. 251114 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di domicilio presso lo studio del difensore - Decesso del professionista domiciliatario - Omessa comunicazione da parte dell'imputato - Notificazione al secondo difensore di fiducia dell'imputato - Legittimità.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251114-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di notificazioni, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)