Sez. 3, Sentenza n. 2020 del 18/06/1968 (Rv. 334067 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI SFRATTO - ECCEZIONI DI PROROGA LEGALE - REMISSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO- NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI SFRATTO - ECCEZIONI DI PROROGA LEGALE - REMISSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO- NECESSITA - LIMITI.*
Ogni qualvolta, in Sede ordinaria, e quindi anche in un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e sia invocata la proroga stessa, il giudice adito deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che, in Sede di delibazione della causa ai fini della 'accertamento della Competenza, la relativa eccezione risulti ictu oculi, in base alle sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata. (Cfr. 1049-65 1294-65 1835-64). Conforme alla sentenza n. 2527-66, massima n. 324868.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)