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Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 18/10/1966 (Rv. 324868 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI SFRATTO - ECCEZIONE DI PROROGA LEGALE - REMISSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324868-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONVALIDA DI SFRATTO - ECCEZIONE DI PROROGA LEGALE - REMISSIONE DEL PROCESSO AL GIUDICE SPECIALIZZATO - NECESSITA - LIMITI.*

Ogni qualvolta, in Sede ordinaria, e quindi anche in un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e sia invocata la proroga stessa, il giudice adito deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che, in Sede di deliberazione della causa ai fini dell'accertamento della Competenza, la relativa eccezione risulti ictu oculi, in base alle sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata. (Cfr 1294/65; 1049/65; 1835/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)