Sez. 1, Sentenza n. 3618 del 07/08/1989 (Rv. 463567 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE - VOTO CONTRARIO - REVOCA - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE - VOTO CONTRARIO - REVOCA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di concordato preventivo, qualora la proposta del debitore sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori votanti nell'apposita adunanza, senza però il raggiungimento della maggioranza dei due terzi della totalità dei crediti, mentre deve negarsi a detti votanti "a favore" la facoltà di ritrattare la loro dichiarazione, deve riconoscersi la possibilità di prestare successiva adesione, ai sensi e nei modi contemplati dall'art. 178 ultimo comma della legge fallimentare, ed al limitato fine del computo della maggioranza dei crediti, non soltanto ai creditori che non abbiano partecipato all'indicata adunanza, o comunque non abbiano in essa votato, ma anche ai creditori che abbiano votato contro la proposta, considerando che si tratta di Atti processuali, nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione, revocabili in difetto di specifiche limitazioni o preclusioni.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)