Sez. 1, Sentenza n. 9651 del 22/09/1990 (Rv. 469311 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE - CARATTERE VINCOLANTE DEL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL VERBALE - LIMITI - ADESIONE SUCCESSIVA DEI CREDITORI ASTENUTI DAL VOTO O NON PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE - CARATTERE VINCOLANTE DEL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL VERBALE - LIMITI - ADESIONE SUCCESSIVA DEI CREDITORI ASTENUTI DAL VOTO O NON PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di concordato preventivo, mentre nel corso dell'adunanza dei creditori ciascuno di essi può mutare il proprio voto finché il relativo verbale non sia chiuso e sottoscritto dal giudice delegato, dopo la chiusura del verbale i creditori che abbiano espresso il loro voto in assemblea non possono mutare la loro manifestazione di volontà, nemmeno ai soli fini del computo della maggioranza quantitativa dei crediti, nel termine di cui all'art. 178, ultimo comma, legge fall., in quanto l'espressione di voto, sia favorevole che contraria, è determinante agli effetti della maggioranza di numero, che rappresenta un essenziale momento giuridico preliminare, vincolante per lo svolgimento ulteriore della procedura concordataria. Pertanto, l'adesione alla proposta di concordato, successiva alla chiusura dell'adunanza dei creditori, è riservata ai creditori astenutisi dal voto ed a quelli che non abbiano partecipato all'adunanza. (contra 3618/89, mass n 463567).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)