Sez. U - , Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023 (Rv. 666636 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Magistrati - Responsabilità contabile per danno allo Stato - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Presupposti - Azione di rivalsa ex art. 7 della l. n. 117 del 1988 - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo la disciplina di diritto comune della responsabilità amministrativa, la controversia instaurata nei confronti del magistrato che abbia ingiustamente arrecato danni erariali allo Stato diversi da quelli previsti dall'art. 7 della l. n. 117 del 1988, norma che attribuisce, invece, al giudice ordinario la cognizione dell'azione di rivalsa esercitata dal Presidente del Consiglio dei ministri per il danno patrimoniale indiretto arrecato dal magistrato allo Stato quando sia stato risarcito in sede civile il terzo danneggiato dall'esercizio di funzioni giurisdizionali.
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)