Sez. U, Ordinanza n. 6582 del 24/03/2006 (Rv. 587423 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Procura generale della Corte dei Conti nei confronti di magistrato condannato per reati commessi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali - Contestazione della giurisdizione contabile - Infondatezza - Sussistenza di tale giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In virtù della circostanza che l'intero sistema previsto dalla legge n. 117 del 1988 mira a disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile e considerando che l'esigenza di una disciplina speciale viene meno in presenza di un fatto reato commesso nell'esercizio delle predette funzioni (per come emergente anche dal richiamo, operato dall'art. 13 della stessa legge, alle "norme ordinarie"), non sussiste alcuna ragione - in mancanza di una diversa previsione - per escludere la responsabilità amministrativa dei magistrati qualora sia configurabile una correlazione della stessa con la commissione di fatti integranti reato, con la conseguenza che, sul relativo giudizio, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio in ordine al regolamento preventivo di giurisdizione - perciò dichiarato inammissibile - proposto da un magistrato nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa intrapreso dal competente P.G. della Corte dei Conti nei suoi confronti per il risarcimento di danni patrimoniali dallo stesso causati allo Stato a seguito della consumazione di reati commessi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali per i quali era intervenuta sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103 com. 2, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)