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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 30/10/1963 (Rv. 264511 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - DI COMPARIZIONE - RIDUZIONE A META - FACOLTA DELL'OPPONENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI DI COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1963-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264511-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - DI COMPARIZIONE - RIDUZIONE A META - FACOLTA DELL'OPPONENTE - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI DI COSTITUZIONE.*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dimezzare i termini di comparizione e una facolta dell'opponente e soltanto quando egli se n'avvalga, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparire inferiore a quell'ordinario, e ridotto alla meta il termine a lui stesso assegnato per la Costituzione dell'art 165 cod proc civ' allorche, invece, l'opponente assegni al convenuto il termine ordinario di comparizione, o un termine maggiore, i termini per la Costituzione delle parti rimangono quelli ordinari. (Conf 2068'62' 2124'58' 761'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)