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Sez. 1, Sentenza n. 24620 del 03/12/2010 (Rv. 615797 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Marchio collettivo - Funzione - Tutela del prodotto e non dell'attività produttiva dell'impresa - Conseguenze - Estensione della tutela ai prodotti affini - Esclusione - Marchio collettivo consistente in un nome geografico - Utilizzo per altri prodotti - Liceità - Limiti.
Stato
decisa il 2010-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615797-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

Il marchio collettivo tutela uno specifico prodotto, non l'attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la tutela da esso apprestata non si estende, oltre ai prodotti specificamente contraddistinti, anche ai prodotti affini, i quali, in quanto riconducibili all'attività di impresa, rientrano solo nell'ambito di protezione del marchio individuale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 ("ratione temporis" applicabile). Ne consegue che se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del r.d. menzionato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 2, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Legge Prov. Bolzano 10/11/1976 num. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)