Sez. 1, Sentenza n. 2942 del 19/03/1991 (Rv. 471337 - 01)
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - In genere. | Denominazione d'origine di un determinato prodotto - Tutela attuata con specifico provvedimento legislativo - Realizzazione e commercio di prodotti diversi ancorché affini - Uso del medesimo nome geografico nella zona cui il nome è riferibile - Preclusione - Esclusione.
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - In genere.
La tutela della denominazione d'origine di un determinato prodotto, attuata con specifico provvedimento legislativo (nella specie, le leggi n. 506 del 1970 e n. 26 del 1990 concernenti il "prosciutto di Parma" nella sua specifica caratteristica di lavorazione a crudo), in quanto diretta ad impedire l'uso della denominazione stessa per prodotti identici, ma di qualità e provenienza non corrispondenti a quelle per le quali quest'ultima è stata normativamente riconosciuta, non preclude l'uso del medesimo nome geografico a chi realizzi e commerci, nella zona cui tale nome è riferibile, prodotti dichiaratamente diversi, ancorché affini, obiettivamente non confondibili (nella specie, per essere il prodotto indicato come "prosciutto cotto"), senza servirsi di segni distintivi altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 04/07/1970 num. 506, Legge 13/02/1990 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)