Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3813 del 14/02/2020 (Rv. 657237 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Reddito di cittadinanza ex l.r. Campania n. 4 del 2011 - Domanda di erogazione in sede giurisdizionale - Comune - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Sussiste la legittimazione passiva dei Comuni campani, in via concorrente con la Regione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 2 del 2004, a resistere alla domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza, non potendo detta legittimazione essere esclusa in ragione del fatto che il reddito di cittadinanza รจ riconosciuto nei limiti dello stanziamento dei fondi regionali "fino all'esaurimento delle risorse disponibili", ex art. 1, comma 208, della legge regionale n. 4 del 2011.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2, Legge Reg. Campania 15/03/2011 num. 4 art. 1 com. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)