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Sez. U, Sentenza n. 12644 del 05/06/2014 (Rv. 631277 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Reddito di cittadinanza di cui alla legge reg. Campania n. 2 del 2004 - "Jus superveniens" di cui alla legge reg. Campania n. 4 del 2011 - Legge di interpretazione autentica - Pregresso diverso orientamento giurisprudenziale - Irrilevanza - Profili di illegittimità costituzionale e CEDU - Infondatezza.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631277-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La legge reg. Campania 15 marzo 2011, n. 4, nel riconoscere il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in misura fissa e non variabile della prestazione ed ha natura di legge di interpretazione autentica degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, poiché predilige una delle interpretazioni possibili delle norme interpretate, senza che rilevi, in senso contrario, la pregressa diversa interpretazione delle Sezioni Unite e senza che, pertanto, sia elusiva dell'obbligo di osservanza delle norme sovranazionali in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU. Né, in tal modo, si realizza un'ingiustificata interferenza nell'amministrazione della giustizia, in quanto la sua efficacia retroattiva - comunque insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali definitivamente acquisiti - è giustificata dalla necessità di tutelare interessi costituzionalmente protetti, quali la concretezza degli interventi assistenziali e il rispetto delle esigenze di bilancio dell'ente erogatore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2, Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2 art. 2, Legge Reg. Campania 15/03/2011 num. 4 art. 1 com. 208 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)