Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 13/07/1987 (Rv. 454442 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
La rinnovazione tacita del contratto, che si concreta nella conclusione di un nuovo contratto ed è sempre possibile quando si tratti di contratti che prescindono da rigorismi di Forma, è fondata sulla volontà presunta delle parti di continuare a mantenere in vita il rapporto, volontà desumibile dal concorso di fatti concludenti ed univoci, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito. (V 1533/68, mass n 333230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)