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Sez. 3, Sentenza n. 1533 del 16/05/1968 (Rv. 333230 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333230-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per il principio stabilito nell'art. 1597 cod. civ. la rinnovazione tacita del contratto e fondata sulla volonta presunta delle parti di continuare a mantenere in vita il rapporto locatizio, volonta desumibile dal concorso di due fatti concludenti la continuazione della detenzione della cosa e il silenzio da parte del locatore. L'apprezzamento di tali condizioni e devoluto al giudice di merito*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)