Sez. 3, Sentenza n. 1533 del 16/05/1968 (Rv. 333230 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - FONDAMENTO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per il principio stabilito nell'art. 1597 cod. civ. la rinnovazione tacita del contratto e fondata sulla volonta presunta delle parti di continuare a mantenere in vita il rapporto locatizio, volonta desumibile dal concorso di due fatti concludenti la continuazione della detenzione della cosa e il silenzio da parte del locatore. L'apprezzamento di tali condizioni e devoluto al giudice di merito*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)