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Sez. L, Sentenza n. 5073 del 02/09/1980 (Rv. 408926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA ORIGINARIA PREVISTA DALL'ART 2103 COD CIV.*
Stato
decisa il 1980-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA ORIGINARIA PREVISTA DALL'ART 2103 COD CIV.*

L'art 2103 cod civ, nella sua originaria formulazione, nel porre il divieto del mutamento unilaterale in pejus da parte dello imprenditore, delle mansioni per cui il prestatore di lavoro era stato assunto, non escludeva il mutamento negoziale nel corso del rapporto delle mansioni medesime (in melius senza limitazioni ed in pejus con i limiti del divieto di mutamento sostanziale della posizione del prestatore di lavoro e della diminuzione della retribuzione) con la conseguenza che il mutamento, ove verificatosi e consolidatosi, poteva costituire nuovo parametro di riscontro del divieto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)