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Sez. L, Sentenza n. 3372 del 06/06/1985 (Rv. 441047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - IUS VARIANDI IN MELIUS - PRECISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - IUS VARIANDI IN MELIUS - PRECISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché l'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (il quale ha sostituito l'originario art. 2103 cod. civ.) non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso (che invece è in ogni caso necessario ai fini della promozione), deve ritenersi consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto ius variandi in melius. (V 2231/84, mass n 434269; (V 6405/83, mass n 431138; (V 4189/83, mass n 429129; (V 5670/81, mass n 416365; (V 5073/80, mass n 408926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)