Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 09/11/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100430 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - INAMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO O DICHIARATO IN SEDE DI INTERROGATORIO - NULLITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - INAMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO O DICHIARATO IN SEDE DI INTERROGATORIO - NULLITA.*
Le modalita stabilite dall'art 168 cod proc pen per la notificazione all'imputato detenuto non ammettono equipollenti, quando la detenzione sia stata disposta per il procedimento cui si riferisce l'atto da notificare o comunque risulti dagli Atti: in presenza di tali condizioni, la notificazione all'imputato detenuto non puo essere eseguita presso il domicilio eventualmente eletto o dichiarato dall'imputato in occasione dell'interrogatorio eseguito in carcere dal magistrato, poiche la elezione o dichiarazione fatta in questa circostanza e destinata a spiegare i suoi effetti esclusivamente nel caso in cui per qualunque causa lo stato di detenzione sia venuto a cessare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)