Sez. 4, Sentenza n. 9324 del 24/03/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173726 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - FORMALITÀ NECESSARIA - FORME EQUIPOLLENTI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - FORMALITÀ NECESSARIA - FORME EQUIPOLLENTI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Le modalità stabilite dall'art. 168 cod. proc. pen. per la notificazione all'imputato detenuto non ammettono equipollenti, quando la detenzione sia stata disposta per il procedimento cui si riferisce l'atto da notificare o, comunque, risulti dagli Atti: in presenza di tali condizioni, la notificazione non può essere eseguita presso il domicilio eventualmente eletto o dichiarato dall'imputato poiché la elezione o la dichiarazione di domicilio è destinata a spiegare i suoi effetti esclusivamente nel caso che, per qualunque causa, lo stato di detenzione sia venuto a cessare. (Conf mass n 100430).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)