Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 26/10/2005 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 233280 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Condono ambientale - Applicabilità in fase esecutiva - Esclusione - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi trentasettesimo, trentottotesimo e trentanovesimo, L. 15 dicembre 2004 n. 308, è applicabile soltanto nell'ambito del processo di cognizione prima che sia intervenuta una sentenza definitiva, trattandosi di una causa di estinzione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condono non fa cessare gli effetti della condanna ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative anche ripristinatorie, in quanto non è stata riprodotta una normativa analoga a quella prevista in tema di condono edilizio dall'art. 38, commi terzo e quarto, L. n. 47 del 1985, richiamata dall'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003 n. 278, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 37 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)