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Sez. 3, Sentenza n. 15946 del 05/04/2006 Ud. (dep. 10/05/2006) Rv. 234327 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reati paesaggistici - Disposizioni di cui alla L. n. 308 del 2004 - Condono paesaggistico - Estinzione altresì del reato edilizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234327-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)