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Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024 (Rv. 671915-01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE | Clausola contrattuale - Possibilità di plurime interpretazioni - Scelta ermeneutica del giudice di merito - Contestazione in sede di giudizio di legittimità - Modalità - Indicazione d'interpretazione alternativa - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671915-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva rivendicato un'interpretazione alternativa, plausibile e a sé più favorevole, in ordine ad una comunicazione del datore di lavoro che, secondo l'assunto del giudice d'appello, non documentava la cessazione dall'incarico di amministratore delegato ad iniziativa dei vertici aziendali, non consentendogli così di accedere ai benefici previsti da un accordo precedentemente intercorso tra le parti).

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)