Sez. 5, Sentenza n. 8987 del 12/04/2013 (Rv. 627151 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sanzioni amministrative per l'impiego di lavori non regolarmente denunciati - Inizio dell'assunzione irregolare posteriormente al 1° gennaio dell'anno di constatazione della violazione - Prova - Illegittimità costituzionale della norma limitativa di cui all'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 12 del 2002 - Conseguenze - Prova testimoniale - Divieto - Sussistenza - Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, la sentenza della Corte costituzionale del 12 aprile 2005, n. 144, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, terzo comma, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (conv. nella legge 23 aprile 2002, n. 73) nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, non ha inciso sul divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario posto dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma il datore di lavoro e il lavoratore hanno la facoltà di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che, quali elementi indiziari, possono concorrere a formare il convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)