Sez. 5, Sentenza n. 21778 del 20/10/2011 (Rv. 619587 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati - Ripartizione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione e del datore di lavoro - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 36 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte dell'Amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione pecuniaria sia determinata "ex lege", "per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di specifica prova da parte del datore di lavoro, aveva rideterminato la sanzione, commisurandola al solo giorno in cui era avvenuto l'accertamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 24/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)